Il D.L. 18/2020 ha introdotto la sospensione dei licenziamenti fino al 17 agosto 2020. Occorre precisare che tale previsione non si applica, fra gli altri casi, alle ipotesi di cessazione del rapporto in ambito domestico o per motivi disciplinari.
L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), tramite una apposita nota (n. 298/2020), chiarisce che all’interno della nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oggetto del divieto di cui sopra, debba essere ricompresa anche la fattispecie della sopravvenuta inidoneità alla mansione.
Quanto sopra deve essere letto in considerazione del c.d. repechage, ovvero “ripescaggio”, qualora possibile, che presuppone l’ adibizione a eventuali altre mansioni compatibili con l’inidoneità che si è venuta a creare.
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