L’attuale normativa di riferimento è stata introdotta dal “Decreto Dignità” (D.L. 87/2018 convertito in L. 96/2018) che ha profondamente inciso sugli articoli da 19 a 29 del D.Lgs. 81/2015.

La stipulazione può avvenire per qualsiasi esigenza e per qualunque tipo di mansione senza necessità di indicare alcuna causale solamente per contratti di durata inferiore a n. 12 mesi.



Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1641/2019 indica che si ha trasfertismo quando l’obbligazione contrattuale del lavoratore prevede la prestazione in luoghi sempre variabili in relazione al tipo di impresa in cui è inserito.



Con nota n.7966 / 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito una importante questione: nell’ipotesi in cui un minore di anni 14 venga solamente intervistato in un programma televisivo non occorre una autorizzazione da parte dell’Ispettorato. La stessa, infatti, è richiesta anche al di fuori di un rapporto di lavoro, “solo in presenza dello svolgimento di una attività lavorativa”.



Comunichiamo che lo Studio rimarrà chiuso per ferie dal 7 al 28 agosto inclusi. Vi promettiamo che il servizio "News" ritornerà puntuale da settembre 2019!



La “giusta causa” di licenziamento si riferisce a forme di inadempimento o fatti di tale gravità da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto di lavoro. Si lega altresì al concetto di lesione, spesso irreparabile, del vincolo fiduciario tra azienda e dipendente.



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