Ai sensi della normativa civilistica, il datore di lavoro è tenuto ad erogare una anticipazione del trattamento di  fine rapporto che non superi il 70% della somma a cui il lavoratore avrebbe diritto al momento della domanda. Tale erogazione viene conseguentemente detratta dal TFR complessivamente spettante all’atto della risoluzione del contratto di lavoro.



La sentenza n. 26614/2019 sancisce importanti principi che sono esposti dalla Corte di Cassazione in merito alle responsabilità in caso di infortunio di un dipendente dell’appaltatore impiegato in attività all’interno dei luoghi di lavoro del committente.



Si comunica che dal 15.10.2019 è possibile inviare la richiesta telematica all’Inps di applicazione dell’aliquota Irpef maggiore e l’eventuale non riconoscimento delle detrazioni per reddito.

Ciò si rende opportuno, ad esempio, in caso di prestazione di attività lavorativa dopo il conseguimento della pensione onde evitare una eccessivo conguaglio debitorio in sede di cumulo dei redditi nella dichiarazione fiscale annuale.



La vicenda di cui si è occupata la Corte d’Appello di Torino è incentrata sul recupero da parte dell’Inps del trattamento pensionistico, dopo quattro anni dalla concessione, ad un soggetto che aveva raggiunto i requisiti per l’agognato traguardo.



La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18283/2019, ha confermato la legittimità di un licenziamento determinato dai fatti che si riportano di seguito.

Un lavoratore era stato più volte oggetto di contestazioni disciplinari punite con sanzioni conservative (rimprovero scritto, multa e sospensione) a seguito del mancato rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal contratto collettivo di riferimento in caso di insorgenza di uno stato morboso con conseguente assenza dal lavoro.



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